Obbligo di pubblicazione
dei dati aziendali sul proprio sito web
Dal 29 Luglio 2009 viene introdotto l'obbligo
per tutte le società di capitali
di pubblicare sui propri siti web, oltre
alla partita iva: la sede societaria, il
numero di iscrizione al registro delle imprese
(REA) con relativa sede di appartenenza,
il capitale sociale versato e la circostanza
che vi sia un socio unico.
Vi è l'obbligo inoltre di indicare
qualora ve ne sussista l'ipotesi, la dicitura
"IN LIQUIDAZIONE" (per analogia
vale anche per i casi di concordato e
fallimento).
In dettaglio: Legge 7 Luglio 2009 nr. 88
Nuovi obblighi per le società -
Modificato l'articolo 2250 Codice civile
L'articolo 42 della Legge Comunitaria
2008 introduce importanti innovazioni
sulla pubblicità di specifiche
informazioni negli atti, e nella corrispondenza
(ad es. fatture, contratti, lettere, ordinativi
ecc.) delle società (sia di
persone che di capitali). In particolare,
vengono ripristinate - dopo il taglio
al previgente art. 2627 c.c. effettuato
dal provvedimento sul falso in bilancio
del 2002 (D.lgs. n. 61) - le sanzioni
amministrative per l'omessa pubblicazione
delle informazioni previste dall'articolo
2250 codice civile, relative a:
Informazioni oggetto di pubblicità
negli atti e nella corrispondenza delle
società (sia di persone che di
capitali):
1) la sede della società, il numero
di iscrizione e l'ufficio del registro
delle imprese ove è iscritta
(per tutte le tipologie di società);
2) il capitale effettivamente versato
e quale risulta esistente dall'ultimo
bilancio (per le società di capitali);
3) lo stato di liquidazione della società
a seguito dello scioglimento (per
tutte le tipologie di società);
4) lo stato di società con unico
socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").
Le sanzioni
Dal 29 luglio 2009, rischiano sanzioni
piuttosto corpose le società (sia
di persone che di capitali) che non ottemperano
alla pubblicazione delle citate informazioni
negli atti e nella corrispondenza compreso
- solo per le società di capitali
- il sito web. La nuova legge prevede
l'applicazione delle sanzioni già
previste dall'articolo 2630 codice civile
per l'omessa o ritardata pubblicazione
di atti al registro delle imprese, con
un minimo di 206 ad un massimo di 2.065
euro da applicare, di regola, per ciascun
componente dell'organo di amministrazione.